Art. 2.
(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, garantiscono nelle isole minori, mediante apposite iniziative normative, programmatiche e progettuali, interventi per:

          a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presìdi sanitari, al diritto allo studio e alla formazione professionale;

          b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione

 

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civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          c) la promozione della ricerca e della innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolane e con riguardo ai seguenti settori:

              1) servizi di telecomunicazione su larga banda per la telemedicina, il telelavoro e la teleformazione;

              2) servizi di trasporto e di navigazione, assistiti da reti satellitari e via cavo;

              3) produzioni energetiche alternative;

              4) smaltimento dei rifiuti;

              5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

          d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente sulle aree protette ed in materia di beni e attività culturali;

          e) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dello sviluppo dell'agricoltura, della maricoltura, della pesca, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

              1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi ticket di ingresso;

              2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi ed aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;

          f) la promozione in Italia ed in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.

 

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